Convenzione

Art. 33

In vigore dal 22 gen 1974
1) Il capo dell'ufficio consolare è inviolabile e gode dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato di residenza, salvo si tratti: a) di un'azione reale concernente un immobile privato situato sul territorio dello Stato di residenza, tranne il caso in cui il capo dell'ufficio consolare lo possegga per conto dello Stato d'invio per esigenze di servizio; b) di un'azione concernente una successione, nella quale il capo dell'ufficio consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato d'invio; c) di un'azione concernente una professione liberale od una qualsiasi attività commerciale, esercitata dal capo dell'ufficio consolare nello Stato di residenza al di fuori delle funzioni ufficiali. 2) I funzionari e gli impiegati consolari godono dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. 3) Il funzionario consolare non può essere arrestato o privato in altra forma della libertà personale, se non nel caso di reato grave o in seguito a sentenza di condanna irrevocabile dello Stato di residenza. Ai sensi della presente convenzione per reato grave si intende il reato non colposo per il quale la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una pena detentiva non inferiore nel minimo a cinque anni o una pena più grave. 4) Qualora debba essere iniziato un procedimento penale nei confronti di un funzionario consolare, nei casi previsti dal punto 3) del presente articolo, lo Stato di residenza ne informa immediatamente la rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-33

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Art. 33 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967. — Testo vigente | Portale Normativo