Convenzione

Art. 36

In vigore dal 22 gen 1974
I membri dell'ufficio consolare e delle loro famiglie, i quali con essi convivono, qualora siano cittadini dello Stato d'invio, sono esenti da qualsiasi obbligo previsto dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione e di permesso di soggiorno per stranieri.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-36

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