ConvenzioneTitolo II

Art. 13

In vigore dal 19 dic 1973
Nel caso in cui il condannato divenga oggetto di una revoca della condizionale di cui all', o perché sottoposto a procedimento o a condanna per un nuovo reato, ovvero perché inadempiente agli obblighi impostigli, le informazioni necessarie vengono fornite d'ufficio e senza indugio allo Stato richiedente dallo Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo