ConvenzioneTitolo II

Art. 14

In vigore dal 19 dic 1973
Allo scadere del periodo di sorveglianza, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo