Convenzione›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 19 dic 1973
Lo Stato richiesto sostituisce, ove occorra, alla sanzione inflitta nello Stato richiedente, la pena o la misura prevista dalla propria legge per un reato analogo. Tale pena o misura corrisponde, per sua natura, nella misura massima possibile a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato richiesto, nè essere più severa, per natura e durata, della pena inflitta dallo Stato richiedente.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-19