Convenzione›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 19 dic 1973
Dopo la revoca della sospensione condizionale da parte dello Stato richiedente e su domanda di detto Stato, competerà allo Stato richiesto di dare esecuzione alla condanna.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-16