ConvenzioneTitolo III

Art. 16

In vigore dal 19 dic 1973
Dopo la revoca della sospensione condizionale da parte dello Stato richiedente e su domanda di detto Stato, competerà allo Stato richiesto di dare esecuzione alla condanna.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo