Convenzione›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 19 dic 1973
Allorchè lo Stato richiesto accetta di assicurare la sorveglianza dovrà adottare le misure seguenti:
1. Informare senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla sua richiesta;
2. Assicurare la collaborazione delle autorità o degli organismi che, sul proprio territorio, sono responsabili della sorveglianza e dell'assistenza dei condannati;
3. Informare lo Stato richiedente di tutti i provvedimenti adottati e della loro applicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-12