ConvenzioneTitolo II

Art. 12

In vigore dal 19 dic 1973
Allorchè lo Stato richiesto accetta di assicurare la sorveglianza dovrà adottare le misure seguenti: 1. Informare senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla sua richiesta; 2. Assicurare la collaborazione delle autorità o degli organismi che, sul proprio territorio, sono responsabili della sorveglianza e dell'assistenza dei condannati; 3. Informare lo Stato richiedente di tutti i provvedimenti adottati e della loro applicazione.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo