Convenzione›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 19 dic 1973
Qualora sia ritenuto necessario, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si terranno reciprocamente informati di qualsiasi circostanza avente conseguenze sulla attuazione delle misure di sorveglianza sul territorio dello Stato richiesto o sull'esecuzione della condanna in tale Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-8