ConvenzioneTitolo I

Art. 6

In vigore dal 19 dic 1973
A richiesta dello Stato che ha pronunciato la condanna, la sorveglianza, l'esecuzione della stessa o la sua completa applicazione di cui all'articolo precedente, sono assicurate dallo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-6

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