Convenzione›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 19 dic 1973
A richiesta dello Stato che ha pronunciato la condanna, la sorveglianza, l'esecuzione della stessa o la sua completa applicazione di cui all'articolo precedente, sono assicurate dallo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-6