ConvenzioneTitolo I

Art. 5

In vigore dal 19 dic 1973
1. Lo Stato che ha pronunciato la condanna può chiedere allo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale: a) di assicurare soltanto la sorveglianza in base al titolo II; b) di assicurare la sorveglianza e di procedere eventualmente all'esecuzione della condanna in base ai titoli II e III; c) di assicurare la completa applicazione della condanna in base alle disposizioni del titolo IV. 2. Lo Stato richiesto è tenuto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, a dar seguito a tale richiesta. 3. Se lo Stato richiedente ha formulato una delle richieste di cui al precedente paragrafo 1 e se lo Stato richiesto ritiene preferibile, nella fattispecie, utilizzare una delle altre possibilità previste nel presente paragrafo, lo Stato richiesto può rifiutarsi di aderire a tale richiesta, dichiarandosi nello stesso tempo pronto a dar seguito ad un'altra richiesta da esso indicata.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-5

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