Convenzione›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 19 dic 1973
1. Lo Stato che ha pronunciato la condanna può chiedere allo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale:
a) di assicurare soltanto la sorveglianza in base al titolo II;
b) di assicurare la sorveglianza e di procedere eventualmente all'esecuzione della condanna in base ai titoli II e III;
c) di assicurare la completa applicazione della condanna in base alle disposizioni del titolo IV.
2. Lo Stato richiesto è tenuto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, a dar seguito a tale richiesta.
3. Se lo Stato richiedente ha formulato una delle richieste di cui al precedente paragrafo 1 e se lo Stato richiesto ritiene preferibile, nella fattispecie, utilizzare una delle altre possibilità previste nel presente paragrafo, lo Stato richiesto può rifiutarsi di aderire a tale richiesta, dichiarandosi nello stesso tempo pronto a dar seguito ad un'altra richiesta da esso indicata.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-5