Convenzione›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 19 dic 1973
1. La sorveglianza, l'esecuzione o la completa applicazione verranno negate:
a) se esse sono considerate dallo Stato richiesto come di natura tale da lederne la sovranità, la sicurezza, i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico o suoi altri interessi essenziali;
b) allorchè la condanna motivante la richiesta di cui all' è basata su fatti che sono stati giudicati in ultima istanza dallo Stato richiesto;
c) allorchè lo Stato richiesto considera i fatti che hanno motivato la condanna sia come un reato politico sia come un reato connesso ad un reato politico sia infine come un reato esclusivamente militare;
d) allorchè la sanzione sia caduta in prescrizione in base alla legge dello Stato richiedente o a quella dello Stato richiesto;
e) allorchè l'autore del reato beneficia di un'amnistia o di un provvedimento di grazia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto.
2. La sorveglianza, l'esecuzione o la completa applicazione possono essere negate:
a) allorchè le Autorità competenti dello Stato richiesto hanno deciso di non intentare procedimenti o di metter fine ai procedimenti già iniziati per gli stessi fatti;
b) allorchè i fatti motivanti la condanna sono già oggetto di procedimenti nello Stato richiesto;
c) allorchè la richiesta concerne una condanna pronunciata in contumacia;
d) allorchè lo Stato richiesto ritiene che la condanna sia incompatibile con i principi che regolano l'applicazione del proprio diritto penale, ed in particolare se, a motivo dell'età, l'autore del reato non avrebbe potuto essere condannato dallo Stato richiesto.
3. Nel caso di reati contro le leggi fiscali, la sorveglianza e l'esecuzione hanno luogo, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, soltanto se è stato così deciso dalle Parti contraenti per ciascun reato o categorie di reati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-7