Convenzione›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 19 dic 1973
1. Ai sensi della presente Convenzione, il termine "condannato" indica qualsiasi individuo il quale sul territorio di una delle Parti contraenti sia stato oggetto:
a) di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena;
b) di una condanna comportante privazione della libertà, emanata, in tutto o in parte, con la condizionale, sia al momento della condanna, che successivamente.
2. Negli articoli che seguono, il termine "condanna" indica le decisioni prese in base ai sottoparagrafi a) e b) del precedente paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-2