ConvenzioneTitolo I

Art. 2

In vigore dal 19 dic 1973
1. Ai sensi della presente Convenzione, il termine "condannato" indica qualsiasi individuo il quale sul territorio di una delle Parti contraenti sia stato oggetto: a) di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena; b) di una condanna comportante privazione della libertà, emanata, in tutto o in parte, con la condizionale, sia al momento della condanna, che successivamente. 2. Negli articoli che seguono, il termine "condanna" indica le decisioni prese in base ai sottoparagrafi a) e b) del precedente paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-2

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