ConvenzioneTitolo I

Art. 1

In vigore dal 19 dic 1973
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi Membri; Confermando la loro volontà di collaborare nella lotta contro la criminalità; Considerando che a tale scopo il loro compito, per ogni decisione emanata da una delle Parti è quello di assicurare sul territorio delle altre Parti, sia la riabilitazione sociale delle persone condannate o liberate con la condizionale, che l'esecuzione della condanna nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni prescritte; Hanno convenuto quanto segue: 1. Le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a prestarsi reciprocamente la assistenza necessaria alla riabilitazione sociale delle persone di cui all'. Detta assistenza consiste in una sorveglianza dei condannati da effettuarsi sia mediante l'adozione di misure atte a facilitarne la riabilitazione e il riadattamento alla vita sociale che mediante il controllo della loro condotta al fine di permettere, ove occorra, sia l'emanazione di una sentenza sia l'esecuzione di una sentenza già emanata. 2. Le Parti contraenti daranno esecuzione, in conformità delle disposizioni che seguono, alla pena o alla misura di sicurezza comportanti privazione della libertà, pronunciate contro il condannato e la cui applicazione era stata sospesa.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-1

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