ConvenzioneTitolo I

Art. 9

In vigore dal 19 dic 1973
Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla richiesta di quest'ultimo. Qualsiasi diniego totale o parziale dovrà essere motivato dallo Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-9

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