Convenzione›Titolo I
Art. 9
In vigore dal 19 dic 1973
Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla richiesta di quest'ultimo.
Qualsiasi diniego totale o parziale dovrà essere motivato dallo Stato richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-9