Convenzione›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 19 dic 1973
1. Nel soddisfare la richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, se necessario, adeguerà le misure di sorveglianza prescritte alla propria legislazione.
2. In nessun caso le misure di sorveglianza applicate dallo Stato richiesto possono essere più severe, per natura e durata, di quelle prescritte dallo Stato richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-11