ConvenzioneTitolo II

Art. 15

In vigore dal 19 dic 1973
Lo Stato richiedente è il solo competente a giudicare, tenuto conto delle informazioni e dei pareri forniti dallo Stato richiesto, se il condannato ha adempiuto o meno gli obblighi che gli erano stati imposti e, sulla base di tale apprezzamento, ad adottare ulteriori misure previste dalla propria legislazione. Esso informa lo Stato richiesto della propria decisione.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-15

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