Convenzione›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 19 dic 1973
Lo Stato richiedente non può più adottare alcuna delle misure di esecuzione richieste, a meno che un rifiuto o una impossibilità di esecuzione gli siano stati notificati dallo Stato richiesto.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-20