ConvenzioneTitolo IV

Art. 23

In vigore dal 19 dic 1973
1. Lo Stato richiesto adegua la pena o la misura inflitta alla propria legislazione penale come se la condanna fosse stata pronunciata per lo stesso reato commesso nel proprio territorio. 2. La pena inflitta nello Stato richiesto non può essere più severa di quella inflitta nello Stato richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo