Convenzione›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 19 dic 1973
1. Lo Stato richiesto adegua la pena o la misura inflitta alla propria legislazione penale come se la condanna fosse stata pronunciata per lo stesso reato commesso nel proprio territorio.
2. La pena inflitta nello Stato richiesto non può essere più severa di quella inflitta nello Stato richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-23