ConvenzioneTitolo V

Art. 28

In vigore dal 19 dic 1973
Qualora lo Stato richiesto ritenga che le informazioni fornite dallo Stato richiedente sono insufficienti per permettergli l'applicazione della presente Convenzione, richiederà le informazioni supplementari ritenute necessarie. Esso può fissare un termine per l'ottenimento di dette informazioni.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-28

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Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo