Convenzione›Titolo V
Art. 31
In vigore dal 19 dic 1973
Lo Stato richiesto è competente a percepire su domanda dello Stato richiedente, il rimborso delle spese del processo e dell'emanazione della sentenza sopportate da quest'ultimo Stato.
Se lo Stato richiesto procede a tale riscossione, sarà tenuto a rimborsare allo Stato richiedente unicamente gli onorari degli esperti che ha percepiti.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-31