ConvenzioneTitolo V

Art. 31

In vigore dal 19 dic 1973
Lo Stato richiesto è competente a percepire su domanda dello Stato richiedente, il rimborso delle spese del processo e dell'emanazione della sentenza sopportate da quest'ultimo Stato. Se lo Stato richiesto procede a tale riscossione, sarà tenuto a rimborsare allo Stato richiedente unicamente gli onorari degli esperti che ha percepiti.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-31

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Art. 31 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo