Art. 31
ConvenzioneTitolo V

Art. 31

31 / 40
In vigore dal 19 dic 1973
Lo Stato richiesto è competente a percepire su domanda dello Stato richiedente, il rimborso delle spese del processo e dell'emanazione della sentenza sopportate da quest'ultimo Stato. Se lo Stato richiesto procede a tale riscossione, sarà tenuto a rimborsare allo Stato richiedente unicamente gli onorari degli esperti che ha percepiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-31