ConvenzioneTitolo VI

Art. 35

In vigore dal 19 dic 1973
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-35

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Art. 35 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo