Convenzione›Titolo VI
Art. 38
In vigore dal 19 dic 1973
1. Ogni Parte contraente, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potrà dichiarare di fare uso di una o più delle riserve contenute nell'allegato alla presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente potrà ritirare del tutto o in parte una riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto alla data del suo ricevimento.
3. La Parte contraente che ha formulato una riserva al riguardo di una disposizione della presente Convenzione non potrà pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di un'altra Parte; tuttavia, essa potrà, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui Essa stessa l'ha accettata.
4. Ogni Parte contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, notificare che Essa considera la ratifica, l'accettazione o l'adesione come comportante l'obbligo, in base al diritto internazionale, di introdurre nell'ordinamento interno le disposizioni necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
Storico versioni
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