Art. 1
In vigore dal 19 dic 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, con allegato, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
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