ConvenzioneTitolo VI

Art. 39

In vigore dal 19 dic 1973
1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-39

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