ConvenzioneTitolo VI

Art. 34

In vigore dal 19 dic 1973
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo