Convenzione›Titolo VI
Art. 34
In vigore dal 19 dic 1973
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-34