Convenzione›Titolo VI
Art. 40
In vigore dal 19 dic 1973
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell';
d) ogni notifica e ogni dichiarazione ricevute in applicazione del paragrafo 4 dell', del paragrafo 2 dell', del paragrafo 3 dell' e del paragrafo 4 dell';
e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell';
f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell';
g) il ritiro di ogni riserva, effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell';
h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell' e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Strasburgo, il 30 novembre 1964 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.
(seguono le firme)
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