ConvenzioneTitolo V

Art. 26

In vigore dal 19 dic 1973
1. Ogni richiesta di cui all' deve essere formulata per iscritto. Detta richiesta dovrà indicare: a) l'autorità che l'ha emanata; b) l'oggetto; c) l'identità del condannato ed il suo luogo di residenza nello Stato richiesto. 2. La richiesta di sorveglianza sarà accompagnata dall'originale o da una copia autentica della decisione contenente le ragioni che hanno motivato la sorveglianza e quelle che fissano le misure alle quali viene sottoposto il condannato. Detto documento deve attestare il carattere esecutivo della decisione e delle misure di sorveglianza prescritte. Preciserà inoltre, nella misura del possibile, le circostanze del reato che ha motivato la decisione relativa alla sorveglianza, il tempo ed il luogo nel quale è stato commesso il reato, la sua qualificazione giuridica e, ove occorra, la durata della pena da eseguire. Fornirà inoltre tutte le informazioni del caso sulla natura e durata delle misure di sorveglianza di cui è richiesta l'applicazione. Conterrà infine riferimenti alle disposizioni di legge applicabili nonché le informazioni necessarie circa la personalità del condannato e la sua condotta nello Stato richiedente prima e dopo la pronunzia della decisione di sorveglianza. 3. La richiesta di esecuzione sarà accompagnata dall'originale o da una copia autentica della decisione che attesti la revoca della sospensione condizionale della condanna o della sua esecuzione nonché del provvedimento di condanna. Il carattere esecutivo delle predette due decisioni sarà certificato nella forma prescritta dalla legge dello Stato che le ha pronunciate. Allorchè il provvedimento da eseguire ne sostituisce uno emesso in precedenza senza contenere l'esposizione dei fatti, dovrà essere allegata una copia autentica del provvedimento contenente detta esposizione. 4. La richiesta di una completa applicazione della condanna sarà accompagnata dai documenti di cui al precedente paragrafo 2.
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Art. 26 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo