ConvenzioneTitolo IV

Art. 25

In vigore dal 19 dic 1973
L'accettazione da parte dello Stato richiesto di una domanda formulata in conformità del presente titolo estingue il diritto di eseguire la condanna nello Stato richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-25

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Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo