Convenzione›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 19 dic 1973
L'accettazione da parte dello Stato richiesto di una domanda formulata in conformità del presente titolo estingue il diritto di eseguire la condanna nello Stato richiedente.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-25