Art. 28
ConvenzioneTitolo V

Art. 28

28 / 40
In vigore dal 19 dic 1973
Qualora lo Stato richiesto ritenga che le informazioni fornite dallo Stato richiedente sono insufficienti per permettergli l'applicazione della presente Convenzione, richiederà le informazioni supplementari ritenute necessarie. Esso può fissare un termine per l'ottenimento di dette informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-28