ConvenzioneTitolo III

Art. 17

In vigore dal 19 dic 1973
L'esecuzione avviene in conformità della legge dello Stato richiesto, previa verifica dell'autenticità della richiesta di esecuzione e della sua compatibilità con le condizioni fissate dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964. — Testo vigente | Portale Normativo