Convenzione
Art. 27
Assistenza per la riscossione
In vigore dal 14 set 1973
Assistenza per la riscossione
Ciascuno Stato contraente riscuote, come se si trattasse delle proprie imposte, qualsiasi imposta indicata all' della presente Convenzione, che è dovuta nell'altro Stato contraente e la cui riscossione è necessaria perché le esenzioni o riduzioni di imposta previste da questa Convenzione non siano ottenute da persone che non ne abbiano diritto.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-27