Convenzione

Art. 27

Assistenza per la riscossione

In vigore dal 14 set 1973
Assistenza per la riscossione Ciascuno Stato contraente riscuote, come se si trattasse delle proprie imposte, qualsiasi imposta indicata all' della presente Convenzione, che è dovuta nell'altro Stato contraente e la cui riscossione è necessaria perché le esenzioni o riduzioni di imposta previste da questa Convenzione non siano ottenute da persone che non ne abbiano diritto.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-27

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Assistenza per la riscossione (Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo