Convenzione

Art. 24

Non discriminazione

In vigore dal 14 set 1973
Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. Il termine "nazionali" designa: 1° le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; 2° le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente. 3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovano nella stessa situazione. 4. Le persone fisiche residenti di uno Stato contraente, che sono tassabili nell'altro Stato, beneficiano quivi, per l'applicazione delle imposte indicate nell', delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni o altri vantaggi, che sono accordati, per i loro carichi di famiglia, alle persone fisiche, appartenenti a detto altro Stato, di cui non sono residenti e che si trovano nella stessa situazione. 5. La tassazione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere eseguita in detto altro Stato con criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese del medesimo altro Stato che svolgono la stessa attività. 6. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese di analoga natura di detto primo Stato. 7. Il termine "tassazione" designa, ai fini del presente articolo, le imposte di qualsiasi natura o denominazione.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-24

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