Convenzione

Art. 25

Procedura amichevole

In vigore dal 14 set 1973
Procedura amichevole 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una doppia tassazione non conforme alla presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, indirizzare all'autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente, una domanda scritta per la revisione di detta tassazione. Perché sia ricevibile, detta domanda deve essere presentata nel termine di due anni a decorrere dalla notifica o dalla ritenuta alla fonte della seconda tassazione. 2. Detta autorità competente farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non è in grado di adottare una soddisfacente soluzione, per regolare la questione attraverso un accordo amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una doppia tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio, attraverso un accordo amichevole, per risolvere le difficoltà o dissipare i dubbi che possono sorgere dall'applicazione della Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti concorderanno i provvedimenti amministrativi necessari ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della Convenzione ed in particolare per quanto riguarda la documentazione che dovrà essere fornita dai residenti di ciascuno Stato per beneficiare nell'altro Stato delle esenzioni o riduzioni di imposta previste da questa Convenzione.
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Procedura amichevole (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo