Convenzione
Art. 20
Professori
In vigore dal 14 set 1973
Professori
Qualsiasi remunerazione dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, è tassabile solo nel primo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-20