Convenzione

Art. 20

Professori

In vigore dal 14 set 1973
Professori Qualsiasi remunerazione dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, è tassabile solo nel primo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo