Convenzione
Art. 17
Artisti e sportivi
In vigore dal 14 set 1973
Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-17