Convenzione

Art. 14

Professioni libere

In vigore dal 14 set 1973
Professioni libere 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili solo in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono tassabili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi sono attribuibili alle attività esercitate per mezzo di detta base fissa. 2. L'espressione "professioni libere" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-14

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Professioni libere (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo