Convenzione
Art. 10
Dividendi
In vigore dal 14 set 1973
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Il termine "dividendi" adoperato nel presente articolo designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, alle "quote minerarie" dalle quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, nonché i redditi provenienti dalle altre quote sociali assoggettabili allo stesso regime dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
Detto termine designa in particolare i redditi:
- attribuiti anche sotto forma di interessi;
- tassabili a titolo di redditi di capitali investiti dai soci nelle società diverse dalle società per azioni, residenti del Belgio.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di tali redditi. In tal caso, i dividendi sono tassabili in detto altro Stato conformemente alla sua legislazione.
5. Quando una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione complementare degli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
La disposizione precedente non impedisce a detto altro Stato di tassare i suddetti dividendi quando vengano riscossi o percepiti sul suo territorio o quando il beneficiario di tali dividendi, residente del primo Stato, abbia in detto altro Stato una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo alle operazioni generatrici degli stessi redditi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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