Convenzione
Art. 22
Redditi non espressamente menzionati
In vigore dal 14 set 1973
Redditi non espressamente menzionati
Un residente di uno Stato contraente non è tassabile nell'altro Stato contraente per gli elementi di reddito la cui natura o la cui fonte di provenienza non sono menzionate negli articoli precedenti se, in base alla legislazione del primo Stato, egli è quivi tassabile per detti elementi di reddito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-22