Convenzione

Art. 23

In vigore dal 14 set 1973
1. Quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi non previsti al seguente n. 3 che sono tassabili nell'altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il primo Stato esenta dall'imposta detti redditi, ma può, per calcolare l'ammontare delle proprie imposte sul residuo reddito di detto residente, applicare la stessa aliquota come se i redditi di cui trattasi non fossero stati esentati. 2. Quando, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, le perdite subite da un'impresa di questo Stato per una stabile organizzazione situata nell'altro Stato sono state effettivamente dedotte dagli utili di detta impresa ai fini della tassazione nel primo Stato, l'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica in detto primo Stato agli utili relativi ad altri periodi di imposta attribuibili alla stessa stabile organizzazione, nella misura in cui tali utili sono stati esentati dall'imposta anche nell'altro Stato a motivo della loro compensazione con le suddette perdite. 3. Salve le disposizioni dei seguenti paragrafi 4 e 5, quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi che, conformemente alle disposizioni degli , paragrafo 2, 11, paragrafi 2 e 6, e 12, paragrafo 5, sono stati effettivamente tassati nell'altro Stato contraente, il primo Stato accorda sull'imposta dovuta su tali redditi dal medesimo residente una deduzione pari al 15 per cento dell'ammontare dei redditi suindicati compreso nella base imponibile a nome di detto residente. 4. Per quanto concerne i redditi previsti al paragrafo 3 ricavati nel Belgio da un residente in Italia, la deduzione stabilita in detta disposizione si applicherà solo nel caso in cui i redditi medesimi fossero assoggettati all'imposta sui redditi di ricchezza mobile. 5. Quando una società residente del Belgio possiede azioni o quote di una società per azioni, residente dell'Italia, i dividendi che le vengano corrisposti da questa ultima società e che sono stati assoggettati al regime previsto dall', paragrafo 2, sono esenti nel Belgio dall'imposta sulle società, nella misura in cui detta esenzione sarebbe accordata se le due società fossero residenti del Belgio.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970. — Testo vigente | Portale Normativo