Convenzione
Art. 21
Studenti, tirocinanti o apprendisti
In vigore dal 14 set 1973
Studenti, tirocinanti o apprendisti
Le somme che uno studente, un tirocinante o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-21