Convenzione
Art. 2
L'oggetto
In vigore dal 14 set 1973
L'oggetto
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
1° per quanto concerne il Belgio:
a) l'imposta sulle persone fisiche,
b) l'imposta sulle società,
c) l'imposta sugli enti morali,
d) l'imposta sui non residenti, compresi i "precomptes" e i "complements de precomptes", le addizionali alle dette imposte e "precomptes", nonché la tassa comunale addizionale all'imposta sulle persone fisiche (qui di seguito indicate "l'imposta belga");
2° per quanto concerne l'Italia:
a) l'imposta sul reddito dominicale dei terreni,
b) l'imposta sul reddito dei fabbricati,
c) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
d) l'imposta sul reddito agrario,
e) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, f) l'imposta sulle società, per la componente reddito,
g) la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società,
h) le imposte locali sui redditi e le plusvalenze, (qui di seguito indicate "l'imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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