Convenzione
Art. 7
Utili delle imprese
In vigore dal 14 set 1973
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente non sono tassabili che in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono tassabili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e che agisse in completa indipendenza.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese normali sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese normali di direzione e le spese generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. In mancanza di regolare contabilità o di altri elementi probatori che permettano di stabilire l'ammontare degli utili di una impresa di uno Stato contraente, per la parte attribuibile alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato, l'imposta può in via di massima essere determinata in detto altro Stato conformemente alla propria legislazione, tenuto conto degli utili normali di imprese analoghe del medesimo Stato, esercenti la stessa attività o attività analoghe in identiche o analoghe condizioni. Tuttavia, se questo metodo comporta una doppia imposizione degli stessi utili, le autorità competenti dei due Stati si accorderanno, per evitare tale doppia imposizione. Nel caso previsto nel paragrafo precedente, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione possono altresì essere determinati in base alla ripartizione degli utili complessivi dell'impresa fra le sue diverse parti, in modo tale che il risultato così ottenuto sia conforme ai principi enunciati nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il fatto che detta stabile organizzazione abbia semplicemente acquistato merci per conto dell'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno in base allo stesso metodo, a meno che non sussistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito regolati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-7