Convenzione

Art. 3

Definizioni generali

In vigore dal 14 set 1973
Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: 1° le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, secondo il contesto, il Belgio o l'Italia; 2° il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; 3° il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi altro ente che è considerato persona giuridica ai fini della tassazione nello Stato di cui è residente; 4° le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 5° l'espressione "autorità competente" designa: a) per quanto concerne il Belgio, l'autorità competente in base alla legislazione nazionale, e b) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-3

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