Convenzione

Art. 8

Imprese di navigazione marittima o aerea

In vigore dal 14 set 1973
Imprese di navigazione marittima o aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono tassabili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di approdo della nave medesima oppure, in mancanza del porto di approdo, nello Stato contraente di cui è residente il gestore della nave.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-8

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