Convenzione
Art. 29
Entrata in vigore
In vigore dal 14 set 1973
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 1967;
b) alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi d'imposta che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1967.
3. Tuttavia, per quanto concerne il Belgio:
1° le disposizioni degli si applicheranno ai redditi attribuiti a decorrere dal 1° gennaio 1963;
2° le disposizioni dell', paragrafo 1, si applicheranno ai redditi dei periodi di imposta che si chiudono a decorrere dal 31 dicembre 1963;
3° le disposizioni dell', paragrafi 3 e 5, si applicheranno ai redditi di ogni periodo d'imposta che dia luogo, a seconda dei casi, all'applicazione dell'imposta a carico delle persone fisiche o dell'imposta sulle società;
4° le disposizioni dell', paragrafo 5, si applicheranno ai redditi di ogni periodo di imposta che si chiude a decorrere dal 31 dicembre 1962.
4. La Convenzione tra il Belgio e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare talune altre questioni in materia fiscale, firmata a Bruxelles l'11 luglio 1931, non avrà più effetto e cesserà di essere applicata a qualsiasi imposta belga o italiana relativa al periodo a decorrere dal quale la presente Convenzione produrrà i suoi effetti in ordine a detta imposta, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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