Art. 1
In vigore dal 14 set 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-rd-1