Convenzione

Art. 30

Denuncia

In vigore dal 14 set 1973
Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potrà, entro il 30 giugno di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno dalla data della sua ratifica, denunziarla, per iscritto e tramite le vie diplomatiche, all'altro Stato contraente. Nel caso in cui fosse denunziata prima del 1 luglio di detto anno, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della sua denuncia; b) alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. IN FEDE DI CIÒ" i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Bruxelles, il 19 ottobre 1970, in duplice esemplare, in lingua italiana, in lingua francese ed in lingua neerlandese facendo ciascuno dei tre testi ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Aldo Maria MAZIO Per il Regno del Belgio P. HARMEL
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527#art-c-30

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