Art. 2
In vigore dal 14 set 1973
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell' della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1973
LEONE
RUMOR - MORO - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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