Convenzione

Art. VIII

In vigore dal 1 giu 1973
Articolo VIII Ogni contribuente che prova che le tassazioni stabilite o progettate a suo carico hanno provocato o possono provocare nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione può reclamare all'autorità competente dello Stato nel quale egli è considerato domiciliato, ai sensi dell'articolo IV o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso. Se il reclamo è ritenuto fondato, lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione. Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-viii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo