Convenzione
Art. VIII
In vigore dal 1 giu 1973
Articolo VIII
Ogni contribuente che prova che le tassazioni stabilite o progettate a suo carico hanno provocato o possono provocare nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione può reclamare all'autorità competente dello Stato nel quale egli è considerato domiciliato, ai sensi dell'articolo IV o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso.
Se il reclamo è ritenuto fondato, lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione.
Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;201#art-c-viii